Va disattesa l’eccezione di nullità per violazione delle norme sul processo telematico per non essere gli atti (provvedimento di fissazione dell’udienza camerale, relazione ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.) pervenuti al destinatario in formato pdf sottoscritti digitalmente dal Cancelliere, dal Presidente e dal Consigliere estensore.
Con la sentenza in commento la Cassazione ribadisce che anche sul fronte del processo civile telematico opera il principio cardine della strumentalità delle forme desumibile dal combinato disposto degli artt. 121 e 156 cod. proc. civ.
Sulla scorta di tale principio, come già affermato dal Supremo Consesso (cfr. Cass. Sez. Un., 3 novembre 2011, n. 22726; Cass. Sez. Un., 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. 12 maggio 2016, n. 9772) le forme degli atti del processo non sono prescritte dalla legge per la realizzazione di un valore in sé o per il perseguimento di un fine proprio ed autonomo, ma sono previste come lo strumento più idoneo per la realizzazione di un certo risultato, il quale si pone come l’obiettivo che la norma disciplinante la forma dell’atto intende conseguire.
Così la denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l’interesse all’astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l’eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass. 18 dicembre 2014, n. 26831)
Ne consegue che è inammissibile l’eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l’erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte.
Nella specie, la consegna telematica della copia degli atti all’indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell’atto introduttivo del giudizio di legittimità, ha comportato il risultato dell’effettiva conoscenza degli stessi, determinando il raggiungimento dello scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. La società ha compiutamente svolto le proprie controdeduzioni.
Peraltro la ricorrente non ha addotto né alcuno specifico pregiudizio al suo diritto di difesa, né l’eventuale difformità tra le copie degli atti recapitati telematicamente, in formato pdf e gli originali cartacei depositati in cancelleria, ritualmente sottoscritti.