La Corte di Cassazione, con la sentenza in commento, affronta la questione del perfezionamento della notifica effettuata a mezzo del servizio postale, quando il plico non viene consegnato nelle mani del destinatario.
Come noto, ai sensi dell’art. 7 della legge n. 890 del 1982, se l’agente postale non può consegnare il plico nelle mani del destinatario, la consegna avviene a persona di famiglia che conviva anche temporaneamente con il destinatario ovvero addetta alla casa o al servizio del destinatario, oppure (in mancanza delle persone suindicate), al portiere dello stabile o a persona che, vincolata da rapporto di lavoro continuativo, è comunque tenuto alla distribuzione della posta al destinatario.
In tal caso, l’ultimo comma dell’art. 7 della Legge 890/1982, introdotto dall’art. 36, comma 2-quater, del d.l. 248/2007 (L. 31/2008) prevede che l’agente postale dà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata.
Ciò premesso, ad avviso del Corte di legittimità, la notifica postale eseguita mediante consegna dell’atto a persona diversa dal destinatario, pur essendo abilitata a a riceverlo, non si perfeziona in tale momento, necessitando dell’ulteriore elemento della fattispecie a formazione progressiva, costituito dall’invio al destinatario, a cura dell’agente postale, della prescritta lettera raccomandata che lo informa dell’avvenuto recapito dell’atto al terzo estraneo.
Peraltro, l’omessa attestazione della spedizione della lettera raccomandata, costituisce, non una mera irregolarità, ma un vizio dell’attività dell’agente postale che determina, fatti salvi gli effetti della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario, la nullità della notificazione nei riguardi del destinatario. (Cass. civ., Sez. V, 25 gennaio 2010, n. 1366; Cass. civ., Sez. Lav., 21 agosto 2013, n. 19366)
Ne deriva che, ove oggetto della notificazione a mezzo del servizio postale sia una sentenza e il piego che la contiene sia consegnato, non personalmente al destinatario, ma ad un terzo abilitato a riceverlo, il termine breve per l’impugnazione decorre dalla data di perfezionamento della notificazione, coincidente, non con quella della consegna del piego, ma con il momento successivo della spedizione al destinatario medesimo della prescritta lettera raccomandata informativa a cura dell’agente postale.