La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 23564 del 18.11.2016, si è pronunciata in tema di impugnazione del provvedimento di fermo amministrativo per violazione del Codice della Strada.
La Corte di Cassazione ha ribadito il principio enunciato dalle Sezioni Unite sulla natura del rito e sulla competenza a conoscere la controversia.
In particolare, le Sezioni Unite con l’ordinanza n. 15354 del 2015 hanno ricostruito il fermo amministrativo in termini di misura alternativa alla esecuzione, concludendo che trattandosi di misura puramente afflittiva, volta a indurre il debitore all’adempimento, pur di ottenerne la rimozione, “essa deve ritenersi impugnabile secondo le regole del rito ordinario di cognizione e nel rispetto delle norme generali in tema di riparto di competenza per materia e per valore, configurandosi, la corrispondente iniziativa giudiziaria, come un’azione di accertamento negativo della pretesa dell’esattore di eseguire il fermo, in cui al giudice adito sarà devoluta la cognizione sia della misura che del merito della pretesa creditoria“.
Conseguentemente, la controversia avente ad oggetto l’impugnazione avverso il provvedimento di fermo amministrativo per violazione del Codice della Strada appartiene alla competenza per materia del Giudice di Pace, giacché in tema di sanzioni amministrative, il combinato disposto dell’art. 205 (d.lgs. 285/1992 e dell’art. 22-bis L.689/1981) attribuisce, in via generale, al Giudice di Pace la competenza per materia a provvedere sulle opposizioni avverso gli atti di contestazione o di notificazione di violazioni del codice della strada, senza alcun limite di valore, atteso che l’assegnazione della competenza per materia deriva dalla natura del rapporto giuridico dedotto in giudizio (cfr Cass. n. 21194 del 2011).