Posso essere rimesso in termini se l’ammissibilità del rimedio proposto è oggetto di contrasto giurisprudenziale?
Cass. Civ. n. 22309 del 03/11/2016
La Cassazione, con la sentenza in commento, esamina gli ambiti e i limiti della scusabilità dell’opzione processuale prescelta dalla parte nel caso di contrasto giurisprudenziale e di overrulling, richiamando i più autorevoli pronunciamenti delle Sezioni Unite sul punto.
Nello specifico caso sottoposto alla Corte di legittimità, il ricorrente aveva proposto appello anziché regolamento necessario di competenza avverso la decisione del Tribunale dichiaratosi incompetente soltanto al momento della sentenza a decidere la controversia.
L’appello veniva dichiarato inammissibile dalla Corte di merito sulla scorta del richiamato orientamento delle Sezioni Unite (ordinanza n. 21858 del 19/10/2007), secondo cui, nel regime dell’art. 38 c.p.c. introdotto dalla legge n. 353 del 1990, la decisione del giudice di merito che statuisce solo sulla competenza deve essere impugnata esclusivamente con il regolamento necessario di competenza, anche quando si ponga una questione sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza o sul tempestivo rilievo di ufficio della medesima.
Secondo la Cassazione, nello specifico caso, non è configurabile un affidamento incolpevole della parte nella proposizione dell’appello in luogo del regolamento di competenza e ciò per i principi dettati dall’autorevole precedente costituito da Cass. Sez. U, Sentenza n. 15144 del 11/07/2011, secondo cui deve escludersi l’operatività della preclusione o della decadenza solo se derivante da un mutamento imprevedibile della precedente interpretazione di una norma processuale da parte del giudice della nomofilachia (cosiddetto overruling), nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità della decisione che abbia invertito la precedente ricostruzione) in una consolidata precedente interpretazione della regola di rito.
Quindi, per poter operare l’istituto della rimessione in termini e non incorrere in preclusioni e decadenze, occorre che si verifichi un mutamento imprevedibile, inopinato e repentino di un pacifico orientamento pregresso (overrulling).
Successivamente, Cass. Sez. U, Sentenza n. 17402 del 12/10/2012 ha ulteriormente spiegato come il mutamento di una precedente interpretazione giurisprudenziale, non preceduto da un orientamento univoco, non dà luogo ad una fattispecie di overruling, postulando essa un rivolgimento ermeneutico avente carattere, se non proprio repentino, quanto meno inatteso o comunque privo di preventivi segnali anticipatori del suo manifestarsi, quali possono essere quelli di un sia pur larvato dibattito dottrinale o di un qualche significativo intervento della giurisprudenza sul tema (si veda anche Cass. Sez. U, Sentenza n. 2907 del 10/02/2014).
Dalla motivazione di Cass. Sez. U, Ordinanza n. 21858 del 19/10/2007, richiamata dalla Corte di merito a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell’appello, traspare, invece, come sul problema del rimedio esperibile avverso la pronuncia di incompetenza tardivamente eccepita dalla parte o rilevata d’ufficio, si erano riscontrati due pregressi orientamenti contrastanti e proprio tale difformità di decisioni giustificò la rimessione della questione alle Sezioni Unite.
In particolare, le decisioni della Cassazione pubblicate prima della proposizione dell’appello da parte del ricorrente (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 16136 del 27/10/2003; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 6264 del 29/03/2004; Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 8288 del 29/04/2004), già avevano ritenuto che per pronuncia sulla competenza, ai fini dell’esperibilità del regolamento necessario di competenza, si dovesse intendere non solo quella che abbia deciso direttamente sull’individuazione del giudice della controversia, ma anche quella sull’ammissibilità e tempestività dell’eccezione di incompetenza.
In conclusione, la sussistenza di un intervento regolatore delle Sezioni Unite, derivante da un preesistente contrasto di orientamenti di legittimità in ordine alle norme regolatrici del processo, induce ad escludere che possa essere ravvisato un errore scusabile, ai fini dell’esercizio del diritto alla rimessione in termini, ai sensi dell’alt 153 c.p.c. o dell’abrogato art. 184-bis c.p.c., in capo alla parte che abbia confidato sull’orientamento che non sia poi prevalso.