Le Sezioni Unite, con la sentenza n. 1545 del 20.01.2017, a seguito della riforma del diritto societario, rivalutano la natura del rapporto tra società e amministratore. Non più un rapporto di lavoro parasubordinato, come tale qualificato dalle Sezioni Unite nel 1994, ma un rapporto di natura spiccatamente societaria, essendo l’amministratore il vero egemone dell’ente sociale, dotato di un’ampia e generale competenza gestoria e di rappresentanza della società per il perseguimento degli scopi sociali.
Nella sentenza, il Supremo Consesso, ripercorrendo gli orientamenti dottrinari e giurisprudenziali sull’istituto e analizzando l’attuale consistenza dei poteri gestori dell’amministratore alla luce della riforma del diritto societario, è pervenuto a conclusioni diametralmente opposte rispetto a quelle fatte proprie nel 1994, sganciando la figura dell’amministratore dai rapporti connotati da gerarchie, ingerenze e direttive superiori.
Logico corollario di tale nuova visione del rapporto tra società e amministratore è la pignorabilità per intero del compenso a quest’ultimo dovuto dalla società per le attività esercitate nell’arco della sua gestione societaria.
Di seguito il principio di diritto enunciato dalle Sezioni Unite:
L’amministratore unico o il consigliere d’amministrazione di una società per azioni sono legati da un rapporto di tipo societario che, in considerazione dell’immedesimazione organica che si verifica tra persona fisica ed ente e dell’assenza del requesito della coordinazione, non è compreso in quelli previsti dal n. 3 dell’art. 409 c.p.c. Ne deriva che i compensi spettanti ai predetti soggetti per le funzioni svolte in ambito societario sono pignorabili senza i limiti previsti dal quarto comma dell’art. 545 c.p.c.