Abitare in un condominio non è facile, i vicini ricevono pacchi in tua assenza, ti forniscono il burro quando devi fare il tortino ed il frigo è vuoto, ma hanno anche la fastidiosa abitudine di camminare con zoccoli e scarpe con tacco, la loro aspirapolvere e sempre in funzione e posseggono cani che abbaiano costantemente e senza ritegno ad ogni ora del giorno e della notte, candidandosi come perfetti vicini rumorosi.
Il regolamento Condominiale, di norma, provvede a regolamentare le attività rumorose ed a limitarle in particolari orari, in modo da garantire ed assicurare la pacifica convivenza. In mancanza di una previsione di tale tipo, soccorre il codice civile che, all’art. 844, vieta rumori molesti se questi superano la normale tollerabilità ed avvengono in ore dedicate al riposo, sia diurne che notturne (dalle 14 alle 16 e dopo le 24). Specificatamente e per prassi il rumore deve superare di tre decibel il limite consentito (per le case comuni è di 40 decibel la notte e di 50 decibel il giorno ma si tratta di limiti indicativi).
Occorre provare l’avvenuto superamento della normale tollerabilità con registrazioni fonometriche che determinino l’esatto volume dei rumori. Vediamo quali sono le vie da seguire per ristabilire la tranquillità.
Per iniziare è possibile rivolgersi ad un legale che provvederà, in prima battuta, ad intimare al vicino rumoroso di non tenere condotte che possano turbare la vostra tranquillità e serenità e successivamente ad adire il Giudice di Pace per ottenere l’inibizione delle condotte rumorose, in quanto lesive del diritto alla salute (diritto costituzionalmente garantito), ed il risarcimento del relativo danno. Risulta essere possibile avvisare anche l’amministrazione, inviando una comunicazione seguendo questo modello di lettera per rumori molesti,
E’ comunque possibile agire direttamente, senza l’ausilio di un professionista, presentando un esposto al Sindaco del Comune di residenza, con intento dichiaratamente conciliatorio (l’esposto è una semplice richiesta di attenzione) oppure rivolgendosi all’A.R.P.A. (Ente Regionale per la Protezione Ambientale) che provvederà ad eseguire un sopralluogo per rilevare la portata del rumore (si evidenzia che tale intervento è a pagamento). Tale rilevazione potrà costituire un utile elemento probatorio in una eventuale causa di risarcimento danni.
Ricordo che la tranquillità privata è espressamente tutelata anche a livello penale. L’art. 659 c.p. punisce con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a 309 euro chiunque disturbi la quiete ed il riposo delle persone con schiamazzi, rumori, abusando di strumenti sonori o acustici o non impedendo strepiti di animali.
Quindi se l’avviso ai vicini rumorosi non ha sortito effetti, rivolgetevi a chi di dovere per tornare ad avere sonni tranquilli.