In via generale non è previsto alcun particolare requisito di forma. Le dimissioni possono, quindi, essere alternativamente presentate in forma orale o con qualsiasi altro mezzo che risulti idoneo e valido a manifestare la volontà del lavoratore a porre fine al rapporto di lavoro.
Risulta essere opportuno precisare che i requisiti di forma sono, però, spesso dettati dai contratti collettivi, che possono imporre l’onere della forma scritta a tutela del lavoratore, la relativa inosservanza determina l’invalidità dell’atto di dimissioni.
Che cosa sono le dimissioni
Si tratta di un atto di recesso presentato dal lavoratore attraverso il quale lo stesso decide di porre fine al rapporto di lavoro in essere.
La legge riconosce tale facoltà al lavoratore prescrivendo, però, il rispetto del termine di preavviso consistente in un numero di giorni in cui il dipendente continua a svolgere la propria attività lavorativa.
Nel caso in cui la predetta prescrizione non dovesse essere rispettata scatta l’obbligo di versare al datore di lavoro un’indennità di mancato preavviso.
Comunicazione Il datore di lavoro deve comunicare la cessazione del rapporto di lavoro per dimissioni entro 5 giorni per via telematica mediante il modello Unificato Lav al Centro per l’Impiego competente
Dimissioni e disoccupazione
Le dimissioni volontarie rese non danno diritto all’indennità di disoccupazione, mentre quelle dovute per giusta causa o per forza maggiore consentono l’indennizzabilità dei periodi di disoccupazione.
Dimissioni per giusta causa
In presenza di giusta causa, così come definita dal codice civile, quale situazione che “non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto” al lavoratore si riconosce la possibilità di recedere dal rapporto senza dover prestare il periodo di preavviso ed avendo garantita l’indennità sostitutiva.
Per maggiori dettagli su questo argomento è possibile leggere questa guida sulle dimissioni per giusta causa pubblicata su questo sito.
Durata del preavviso
La puntuale determinazione della durata del preavviso è generalmente affidata ai contratti collettivi e varia a seconda della categoria dei lavoratori (operai o impiegati), del livello di inquadramento e dell’anzianità.
Il preavviso decorre dal momento in cui è conosciuto dall’altra parte ed i giorni da computare nel periodo stesso sono quelli di calendario e non quelli lavorativi, salvo differente accordo individuale o collettivo.
Durante il periodo di preavviso le parti conservano tutti gli obblighi ed i diritti derivanti dal contratto di lavoro.
Il datore di lavoro ha, a titolo esemplificativo, l’obbligo di corrispondere la retribuzione, il lavoratore conserva gli obblighi di diligenza, fedeltà e subordinazione, di rispetto dell’orario di lavoro.
Rifiuto del preavviso
Il lavoratore che, senza averne convenuto la dispensa con il datore, si rifiuti di lavorare durante il periodo di preavviso, è tenuto a risarcire il datore di lavoro mediante un’indennità equivalente all’importo della retribuzione che sarebbe spettata per il periodo di preavviso.
Detto importo è trattenuto, dal datore di lavoro, direttamente dalle competenze nette spettanti al lavoratore dimissionario.
Preavviso
Come già evidenziato, la parte che esercita il diritto di recesso dal contratto di lavoro deve rispettare un periodo di preavviso.
L’obiettivo di tale periodo, che intercorre tra la comunicazione del recesso ed il momento in cui lo stesso acquista efficacia, è quello di evitare che la risoluzione del rapporto di lavoro possa determinare un pregiudizio all’altra parte .
Effetti
Le dimissioni hanno effetto dal momento in cui vengono conosciute dal datore di lavoro, a prescindere dall’accettazione da parte di quest’ultimo.
Di conseguenza, qualora il dipendente volesse procedere alla revoca delle dimissioni, quest’ultima si potrà considerare valida ed efficace soltanto se giunge a conoscenza del datore di lavoro prima dell’atto di dimissioni.
La prova dell’avvenuta conoscenza in capo al datore di lavoro della revoca prima delle dimissioni stesse è a carico del lavoratore.
Le parti comunque (datore di lavoro e lavoratore dimissionario) possono consensualmente stabilire di porre nel nulla le dimissioni, con conseguente prosecuzione del rapporto tra gli stessi intercorrente.