l lavoratore al quale venga mossa una contestazione disciplinare può presentare difese scritte e chiedere, al contempo, di essere ascoltato personalmente.
Risulta essere necessario, però, che il lavoratore esprima chiaramente la propria volontà di essere sentito oralmente, non essendo sufficiente, al riguardo, la mera riserva di optare per l’audizione.
Premessa
Il procedimento disciplinare inizia con la contestazione scritta del fatto posto in essere dal dipendente.
La contestazione deve presentare determinati requisiti espressamente presi in considerazione dalla legge e consistenti nell’immediatezza, salvo però che il ritardo sia dovuto alla complessità delle indagini ovvero della struttura organizzativa dell’azienda.
Ancora la contestazione deve presentare il requisito della specificità relativamente ai fatti descritti e della immutabilità.
Tipologia di sanzioni disciplinari
In relazione alle sanzioni disciplinari che il datore di lavoro potrà concretamente applicare, a seconda della gravità dei fatti posti in essere dal dipendente, si può distinguere tra:
richiamo verbale;
ammonizione scritta;
multa – non superiore a 4 h di retribuzione;
sospensione dal servizio o dalla retribuzione – per un massimo di 10 giorni.
Procedimento disciplinare
Dopo lo step della contestazione, di cui si è parlato, il legislatore ha previsto uno spazio riservato alle eventuali difese del lavoratore.
Ricevuto l’atto di contestazione disciplinare il lavoratore avrà la possibilità di esercitare il proprio diritto di difesa, attraverso l’atto delle giustificazioni, entro cinque giorni dal predetto ricevimento, salvo che la contrattazione collettiva non stabilisca un termine maggiore.
L’art. 7 dello Statuto dei Lavoratori espressamente prevede, al 3 comma, che “il lavoratore potrà farsi assistere da un rappresentante dell’associazione sindacale cui aderisce o conferisce mandato”.
Sospensione cautelare
In caso di infrazioni molto gravi il datore di lavoro può ritenere incompatibile la presenza sul posto di lavoro del proprio dipendente, cui si addebita l’infrazione, il tutto senza intaccare la normale prosecuzione del rapporto di lavoro.
In queste ipotesi il datore di lavoro si potrà avvalere dell’istituto della sospensione cautelare.
Risulta essere opportuno precisare come la stessa non costituisce di per sé una sanzione disciplinare ma rappresenta uno strumento cautelare di carattere provvisorio destinato ad esaurire i suoi effetti al termine del procedimento disciplinare.
In merito alla durata, la sospensione cautelare non può protrarsi oltre la conclusione del procedimento disciplinare, salvo differente previsione da parte della contrattazione collettiva.
Altre procedure arbitrali previste dal Ccnl Qualora siano previste dal contratto collettivo applicato allo specifico rapporto di lavoro ulteriori procedure di impugnazione della sanzione disciplinare è possibile farvi ricorso nelle modalità previste dallo stesso contratto.
Applicazione della sanzione disciplinare
Una volta esaurite le difese del lavoratore, il datore di lavoro sarà chiamato a valutare, alla luce di quanto emerso a seguito delle giustificazioni fornite dal dipendente, se applicare o meno la sanzione disciplinare.
In caso di esito positivo, stabilita la sanzione da irrogare per la specifica violazione, il datore di lavoro ha l’onere di comunicarla al lavoratore.
Qualora il Ccnl preveda un termine per l’applicazione della sanzione, questo decorre dal momento in cui il lavoratore abbia presentato le sue giustificazioni o, se non lo ha fatto, dalla scadenza del termine a sua difesa (cinque giorni dal ricevimento della prima lettera di contestazione).
In mancanza di applicazione della sanzione nel termine summenzionato, le difese e le giustificazioni rese dal lavoratore si dovranno intendere come, implicitamente, accettate.
Ricorso al giudice del lavoro
Un’ulteriore strada percorribile è quella del ricorso all’Autorità Giudiziaria finalizzata all’annullamento della sanzione inflitta. È competente il Tribunale in funzione di giudice del lavoro del luogo dove si svolge la prestazione lavorativa.
In tal caso è necessario, come per una normale causa di lavoro, esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione presso la competente Direzione Provinciale del Lavoro.
La causa seguirà il normale iter di una vertenza di lavoro dal punto di vista procedurale e terminerà con una sentenza del giudice incaricato che, in accoglimento o rigetto del ricorso introduttivo, deciderà sulla legittimità o meno della sanzione disciplinare.
Impugnazione della sanzione disciplinare
Il dipendente al quale sia stata irrogata la sanzione disciplinare può, nei venti giorni successivi all’applicazione della stessa, chiedere la costituzione di un Collegio di Conciliazione e Arbitrato.
Tale opzione deve essere esercitata tramite istanza rivolta all’Ufficio Provinciale del Lavoro.
Il Collegio, in tali casi, è composto da tre arbitri: due scelti in rappresentanza delle parti contrapposte, datore di lavoro e lavoratore, ed uno nominato dal Direttore dell’Ufficio del Lavoro.
Una volta esercitata la scelta, la sanzione disciplinare rimane sospesa fino all’emissione della decisione.