Questa scheda ha lo scopo di fornire una guida semplificata dei principali documenti utili agli stranieri che intendono venire in Italia, soggiornarvi e partecipare alla vita sociale del paese.
Per stranieri intendiamo solo le persone che non appartengono all’Unione Europea e allo Spazio Economico Europeo.
Le leggi, i regolamenti e le procedure che riguardano gli argomenti trattati in questa scheda sono soggetti a frequenti aggiornamenti e modifiche, pertanto è opportuno verificare sempre le informazioni utilizzando i riferimenti utili e le informazioni locali.
L’ingresso in Italia per gli stranieri provenienti da Paesi esterni allo Spazio Schengen è consentito ad alcune condizioni
-passare attraverso un valico di frontiera;
-possedere un passaporto o un documento equivalente
-avere a disposizione documenti che giustificano lo scopo del viaggio e i mezzi finanziari sufficienti;
-possedere un regolare visto di ingresso
-non essere segnalato nel Sistema Informativo Schengen al fine della non ammissibilità;
-non essere considerato pericoloso per l’ordine pubblico, la sicurezza o le relazioni internazionali da uno degli Stati Schengen.
Il visto di entrata
Il visto rappresenta l’autorizzazione all’ingresso di un cittadino straniero non comunitario nel territorio della Repubblica Italiana e deve essere richiesto, prima della partenza per l’Italia, presso le rappresentanze Diplomatiche e Consolari Italiane nel Paese di residenza. Un cittadino straniero che è già residente in un Paese dello Spazio Schengen ed è in possesso di un permesso di soggiorno valido, è esente dal visto per soggiorni non superiori a 3 mesi quando l’ingresso in Italia non avviene per motivi di lavoro (subordinato o autonomo) o di tirocinio.
I cittadini stranieri non hanno automaticamente diritto a ottenere il visto. Questo infatti può essere rifiutato con un provvedimento scritto, motivato e tradotto in una lingua comprensibile all’interessato, al quale deve essere anche comunicata la procedura per il ricorso. Al momento dell’ingresso in Italia, anche se in possesso del visto, le Autorità di frontiera sono autorizzate a richiedere nuovamente la dimostrazione dei requisiti previsti per l’ottenimento del visto stesso. Il visto non garantisce dunque la certezza dell’ingresso poiché alla frontiera le autorità preposte hanno la facoltà di respingere lo straniero se è privo di mezzi di sostentamento, oppure se non in grado di dare sufficienti indicazioni sulle ragioni del proprio soggiorno o ancora per motivi di sicurezza e ordine pubblico.
Non è possibile il rilascio o la proroga di un visto a un soggetto che già si trovi in territorio italiano.
Un cittadino straniero in possesso del suo passaporto (o documento equivalente) e di un permesso di soggiorno rilasciato, sulla base di un visto per soggiorno di lunga durata, da un Paese dello Spazio Schengen, può circolare liberamente per un periodo non superiore a 90 giorni per semestre nel territorio di tutti gli Stati Schengen. Lo straniero resta tuttavia obbligato a dichiarare la propria presenza sul territorio degli altri Stati Schengen, alle rispettive Autorità di Pubblica Sicurezza, entro 3 giorni lavorativi dall’ingresso.
Il rientro in Italia, per uno straniero in possesso di regolare permesso di soggiorno, è consentito dietro la presentazione alla frontiera del documento stesso e del passaporto in corso di validità.
I cittadini stranieri regolarmente residenti in Italia, che si trovano momentaneamente all’estero e sono sprovvisti del documento di soggiorno (per furto o smarrimento), se intendono rientrare in Italia devono fare richiesta di un visto di reingresso. Lo stesso vale per chi è in possesso di un permesso di soggiorno scaduto (da non più di 60 giorni). Alla richiesta si deve allegare la denuncia di furto o smarrimento resa alle competenti autorità locali di polizia.
Tipologie, rilascio e requisiti
I visti rientrano attualmente in 20 tipologie diverse: adozione, affari, cure mediche, diplomatico, familiare al seguito, gara sportiva, invito, lavoro autonomo, lavoro subordinato, missione, motivi religiosi, reingresso, residenza elettiva, ricongiungimento familiare, studio, transito aeroportuale, transito, trasporto, turismo, vacanze-lavoro.
La domanda deve essere presentata per iscritto, su apposito modulo in un unico esemplare, compilato in ogni sua parte, sottoscritto, unitamente a una fototessera, ed essere rivolta alle autorità diplomatiche italiane (ambasciata o consolato) del Paese in cui si risiede. Deve essere allegato il passaporto (o un documento equipollente), e la documentazione eventualmente richiesta ai fini della valutazione dei requisiti necessari al rilascio del visto.
La durata del visto varia a seconda della tipologia. Informazioni precise e aggiornate su questo e altri aspetti legati al rilascio si possono ottenere consultando il sito del Ministero degli Affari Esteri.
I termini per il rilascio: la rappresentanza diplomatico-consolare rilascia il visto entro 90 giorni dalla presentazione della domanda (30 giorni per lavoro subordinato, 120 per quello autonomo), anche se è prevista la possibilità di prolungare i termini di fronte alla necessità di ulteriori accertamenti.
Nota bene: i visti richiesti per motivi di lavoro sono rilasciati sulla base di quote che vengono definite ogni anno con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per avere notizie aggiornate e tempestive sul regolamento annuale dei flussi è utile la consultazione dei siti di associazioni che si occupano di problematiche legate all’immigrazione.
Il permesso di soggiorno
E’ il documento che autorizza la permanenza di un cittadino straniero sul territorio nazionale e gli consente di accedere ai servizi e usufruire delle prestazioni, tranne per ciò che concerne i visti di durata inferiore ai 90 giorni, che non consentono la fruizione dei servizi offerti dal nostro welfare. La validità è estesa all’intero territorio nazionale mentre la durata è uguale a quella del visto, con l’eccezione dei permessi rilasciati per motivi di lavoro o famiglia. In ogni caso la durata non può essere: superiore a 3 mesi per affari e turismo; superiore a 1 anno (rinnovabile) per la frequenza di un corso di studio o formazione; superiore a 2 anni per lavoro autonomo, per lavoro subordinato a tempo indeterminato o per ricongiungimento familiare.
Il permesso di soggiorno deve essere richiesto entro 8 giorni lavorativi dall’ingresso in Italia. A seguito della convenzione stipulata tra il Ministero dell’Interno e le Poste Italiane, tanto per i primi rilasci quanto per i rinnovi ci si può rivolgere agli Uffici Postali abilitati.
Le istanze devono essere compilate sugli appositi moduli contenuti nei kit in distribuzione presso gli uffici postali e consegnate personalmente. Gli impiegati identificano gli stranieri che presentano la domanda, alla quale si deve allegare la documentazione richiesta che varia a seconda della tipologia di permesso.
L’operatore delle Poste rilascia una ricevuta che ha lo stesso valore del cedolino della Questura. Dopo la spedizione della domanda il richiedente riceverà una prima convocazione presso la Questura per lasciare le impronte digitali e consegnare 4 fotografie necessarie alla stampa del permesso di soggiorno elettronico (permessi con durata superiore ai 90 giorni). Con la seconda convocazione si ritira il documento.
Per la compilazione dei moduli gli interessati possono avvalersi anche dell’aiuto dei Patronati.
La richiesta di rilascio e di rinnovo è sottoposta al versamento di un contributo che varia da € 80 a € 200, escluso nei casi di soggiorno per asilo, per richiesta di asilo, per protezione e per motivi umanitari.
Il permesso di soggiorno non deve essere richiesto per soggiorni di durata superiore a 3 mesi per motivi di visite, affari, turismo e studio breve (per il quale è previsto il Visto C).
In questi casi è sufficiente informare le autorità competenti: l’ufficio della Polizia di frontiera al momento dell’ingresso in Italia oppure, nel caso in cui l’ingresso avvenga attraverso un Paese dell’Area Schengen, la Questura della provincia in cui ci si trova entro 8 giorni lavorativi.
Il rinnovo del permesso di soggiorno deve essere richiesto, secondo le stesse modalità del rilascio, da 3 mesi prima a massimo 2 mesi dopo la scadenza. Si consiglia però di rinnovare quanto più possibile vicino alla data di scadenza.
Permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo (ex carta di soggiorno)
Dall’8 gennaio 2007 la carta di soggiorno è stata sostituita da questo documento che autorizza gli stranieri a soggiornare a tempo indeterminato in Italia. Può essere richiesto da:
-uno straniero che soggiorni regolarmente in Italia da 5 anni;
-chi è sposato e convive con un cittadino straniero già titolare di carta di soggiorno;
-chi è figlio minorenne di straniero titolare di carta di soggiorno;
-straniero coniuge, figlio minore o genitore conviventi di un cittadino italiano o di un cittadino di uno stato dell’Unione Europea residente in Italia.
Non può invece essere richiesto dagli stranieri che
-soggiornano per motivi di studio o formazione professionale;
-soggiornano a titolo di protezione temporanea o per motivi umanitari;
-soggiornano per asilo;
-sono titolari di un permesso di soggiorno di breve durata.
Il richiedente è tenuto a dimostrare di avere un reddito sufficiente per il sostentamento e dei suoi familiari.
Il permesso può essere rifiutato agli stranieri ritenuti pericolosi per l’ordine pubblico o la sicurezza dello stato.
Nella maggior parte dei casi la richiesta può essere inoltrata agli Uffici Postali, ai comuni e ai patronati abilitati, presentando l’istanza di rilascio completa e sottoscritta, copia del documento di identità (passaporto o equipollente), copia della dichiarazione dei redditi o ultimo CUD, il certificato del casellario giudiziale, il certificato che attesti l’assenza di provvedimenti penali in corso, una fototessera.
Per il rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo è richiesto il certificato di idoneità abitativa (sia nel caso che lo si chieda per sé, sia nel caso in cui lo si chieda per il proprio nucleo familiare).
Il permesso di soggiorno CE è valido come documento di identificazione personale per 5 anni, al termine dei quali è possibile richiederne il rinnovo presentando nuove fotografie.
All’atto del cambiamento del passaporto il permesso deve essere aggiornato. Ogni variazione inerente a passaporto, residenza oppure al cambio di cognome in caso di divorzio per le donne di alcune nazionalità, deve essere comunicata e aggiornata in Questura.
Il possesso di questo documento consente allo straniero di entrare nel territorio italiano senza il visto, svolgere tutte quelle attività lecite che per legge non siano esplicitamente riservate al cittadino italiano o comunitario (per esempio gli impieghi nella Pubblica Amministrazione), accedere a servizi e prestazioni di enti pubblici. Chi ne è in possesso non può inoltre essere espulso se non per gravi motivi di ordine pubblico o di sicurezza nazionale o perché ritenuto socialmente pericoloso.
La cittadinanza italiana
L’acquisizione della cittadinanza comporta l’essere soggetti agli stessi diritti e doveri dei cittadini italiani. Un cittadino straniero può ottenere la cittadinanza italiana sulla base di diverse motivazioni: per matrimonio, per residenza, sulla base di leggi speciali.
La Legge 94/2009 ha introdotto una serie di novità anche in materia di cittadinanza, in particolare per quanto riguarda i requisiti necessari per ottenerla. E’ stato previsto, inoltre, per le nuove istanze, il versamento di un contributo di € 200 (articolo 1, comma 12, della Legge).
La cittadinanza si ottiene a seguito del matrimonio con un/a italiano/a dopo 2 anni di residenza legale in Italia oppure, nel caso in cui i coniugi risiedano all’estero, dopo 3 anni dalla data del matrimonio. In entrambi i casi non ci deve essere stato scioglimento, annullamento, cessazione degli effetti civili del matrimonio o separazione legale.
La cittadinanza può essere concessa sulla base della residenza nel territorio italiano ai cittadini
-stranieri non comunitari che vi risiedono legalmente da almeno 10 anni;
-apolidi o rifugiati politici che vi risiedono da almeno 5 anni;
-stranieri con un genitore o uno degli ascendenti in linea diretta che è stato cittadino italiano per nascita o che è nato nel territorio -italiano e vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
-straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente in Italia da almeno 5 anni successivi all’adozione;
-straniero che ha prestato servizio alle dipendenze dello Stato italiano, anche all’estero, per almeno 5 anni.
La domanda di cittadinanza, compilata sull’apposito modello con contrassegno telematico (ex marca da bollo), va presentata presso la Prefettura della provincia in cui si risiede.
Altri documenti
L’iscrizione anagrafica
Può essere richiesta da uno straniero maggiorenne in possesso di un permesso di soggiorno con durata superiore a 3 mesi. Certifica il luogo in cui la persona abitualmente dimora.
È possibile farne richiesta presso gli Uffici Anagrafici del Comune di appartenenza dove sono reperibili i moduli per la domanda.
Lo straniero oltre alla domanda è tenuto a presentare i seguenti documenti
-passaporto valido;
-codice fiscale;
-autocertificazione dei metri quadrati calpestabili della propria abitazione (l’obbligo sussiste per quanti presentano la domanda per la prima volta) o la ricevuta di pagamento della tassa rifiuti;
-permesso di soggiorno valido.
Quest’ultimo documento può essere sostituito:
-dalla ricevuta di primo rilascio e dal nulla osta al ricongiungimento familiare rilasciato dallo Sportello Unico per permesso di soggiorno per motivi familiari;
-dalla ricevuta di primo rilascio, dal nulla osta al lavoro e dal contratto di soggiorno rilasciati dallo Sportello Unico per coloro che abbiano sottoscritto il contratto di soggiorno presso lo Sportello Unico per l’Immigrazione e siano in attesa di permesso di soggiorno per motivi di lavoro;
-dalla ricevuta di primo rilascio e dal contratto di soggiorno rilasciato dallo Sportello Unico per l’emersione del lavoro irregolare;
-dalla ricevuta di rinnovo e dalla copia del permesso scaduto per ogni tipo di permesso di soggiorno.
Nel caso in cui lo straniero risieda in una struttura di accoglienza o in una comunità dovrà presentare una dichiarazione di residenza sottoscritta dal responsabile della struttura.
In seguito alla domanda, al richiedente verrà consegnata una ricevuta cui seguirà il controllo da parte della Polizia Municipale al fine di verificare l’effettiva residenza.
Il cittadino straniero ha l’obbligo di rinnovare la dichiarazione di dimora abituale entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno o della carta, con una comunicazione diretta all’Anagrafe comunale che, in caso contrario, provvede alla cancellazione dalle liste dei residenti nel comune.
L’iscrizione anagrafica è indispensabile per ottenere il rilascio della carta d’identità, per usufruire delle prestazioni socio-assistenziali e per poter presentare la domanda per l’assegnazione degli alloggi popolari.
Carta d’Identità
Lo straniero regolarmente residente in Italia, con residenza anagrafica, può richiedere questo documento di riconoscimento personale che ha una validità circoscritta al territorio italiano. Per ottenere la carta d’identità l’interessato deve rivolgersi di persona all’anagrafe della località in cui vive presentando 3 fotografie uguali e recenti, un documento di identificazione e il permesso di soggiorno non scaduto, oppure permesso scaduto e ricevute del rinnovo, oppure nulla osta e ricevuta prima richiesta, rilasciato dalla Questura competente. La carta d’identità deve essere rinnovata dopo 10 anni e non è valida per l’espatrio.
Codice Fiscale
E’ una tessera che riporta una serie di lettere e di numeri che riproducono in codice i dati anagrafici del cittadino. Il codice fiscale rappresenta lo strumento di identificazione dei contribuenti nei rapporti con il fisco e si esibisce in una molteplicità di atti, anche amministrativi, tra i quali l’iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale, l’assunzione come lavoratori dipendenti o autonomi, la stipula di contratti (affitto, compravendita), l’apertura di un conto corrente.
Il cittadino straniero lo deve richiedere agli Uffici Locali delle Agenzie delle Entrate, presentando il permesso di soggiorno o la ricevuta del rinnovo e la fotocopia del passaporto in corso di validità. Nel caso in cui venga richiesto un visto per lavoro subordinato in Italia, il codice fiscale è rilasciato dalle Rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all’estero insieme al visto.
Patente di guida
Ai cittadini stranieri, come agli italiani, è richiesto questo documento per poter guidare un veicolo. Ai titolari di una patente non comunitaria, che possiedano un permesso internazionale di guida o una traduzione giurata della patente, è consentita la guida dei veicoli che la loro patente abilita fino a un anno dall’acquisizione della residenza.
Dopo un anno dalla residenza è necessario convertire la patente estera in una patente italiana, cosa possibile per i permessi di guida rilasciati dagli stati esteri con i quali l’Italia ha stabilito rapporti di reciprocità.
La domanda di conversione deve essere rivolta all’Ufficio Provinciale della Motorizzazione competente allegando: modello TT2112 (si ritira presso gli Uffici della Motorizzazione); ricevuta del versamento di due tasse dovute per la conversione; patente estera posseduta (in visione); traduzione in bollo della patente estera autenticata dalla rappresentanza in Italia dello Stato che ha rilasciato la patente stessa e convalidata dalla Prefettura; 2 foto recenti in formato tessera; certificato medico (e relativa fotocopia) in bollo con foto recente, rilasciato da un medico convenzionato con l’ASL o da un Ufficiale sanitario; permesso o carta di soggiorno in corso di validità o ricevuta di rinnovo del permesso di soggiorno o di primo rilascio per motivi di lavoro subordinato (in visione).
La richiesta di conversione della patente può essere presentata anche da una persona diversa dal diretto interessato, munita di delega in carta semplice e fotocopia di un documento di identità dell’interessato.
La conversione comporta l’emissione di una nuova patente italiana che sostituisce quella straniera.
Per informazioni più approfondite contattare gli Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile.
Traduzione ufficiale dei documenti
In molti casi il cittadino straniero deve presentare la traduzione ufficiale di un documento redatto in lingua straniera. Il traduttore, che può essere una persona esperta della lingua o un traduttore iscritto all’Albo del Tribunale, deve giurare e firmare davanti al Cancelliere un verbale in cui dichiara di aver tradotto fedelmente quanto scritto nel documento (in originale o copia autentica) da allegare alla traduzione.
Il verbale, detto di asseverazione, è soggetto a tassa di concessione governativa. Presso il tribunale gli stranieri interessati trovano l’elenco dei traduttori cui rivolgersi per questo tipo di servizio.