Oggi parliamo del periodo di prova, cercando di capire meglio come funziona.
Per realizzare questo articolo abbiamo utilizzato alcune delle informazioni presente in questa guida dedicata al periodo di prova pubblicata su Guidelavoro.net.
La legge fissa la durata massima della prova pari a
6 mesi per tutti i lavoratori
3 mesi per gli impiegati non aventi funzioni direttive
Di fatto, però, la durata è oggi stabilita dai contratti collettivi di ogni singolo settore con specifico riguardo alla qualifica ed all’inquadramento del lavoratore.
Nei contratti a termine, il periodo di prova deve essere riproporzionato alla durata del contratto.
Se le parti hanno concordato una durata minima garantita, la facoltà di recesso non può validamente esercitarsi prima della scadenza del termine.
Se il rapporto prosegue, senza disdetta, dopo lo spirare del termine, esso è da ritenersi positivamente concluso: ne consegue che il rapporto è definitivamente instaurato ed il servizio prestato si computa nell’anzianità del lavoratore.
Premessa
Nella stipulazione del contratto di lavoro è riconosciuto alle parti la possibilità di prevedere l’effettuazione di un periodo di prova, tale previsione deve risultare da atto scritto.
Lo scopo della previsione è, essenzialmente, quello di permettere ad entrambi i contraenti di valutare concretamente l’effettiva convenienza del rapporto.
Risulta essere importante precisare che, durante il periodo di prova, il contratto di lavoro è definitivamente costituito e pienamente operanti sono i diritti e gli obblighi delle parti.
L’unica particolarità consiste nel fatto che in tal periodo, generalmente, le parti possono recedere liberamente dal contratto senza obbligo di preavviso.
Licenziamento
Il datore di lavoro che rivendichi l’avvenuta cessazione del rapporto di lavoro subordinato per esito negativo della prova ha l’onere di provare l’esistenza di un valido patto di prova stipulato per iscritto e firmato in un momento anteriore o contestuale all’inizio del rapporto di lavoro.
Il recesso intimato nel corso del periodo di prova, in considerazione della sua natura discrezionale, non deve essere motivato, salvo che la motivazione sia imposta, a tutela del lavoratore, dalla contrattazione collettiva.
Risulta essere opportuno precisare sul punto che il licenziamento intimato durante il periodo di prova e finché l’assunzione non è divenuta definitiva non è assistito dalle garanzie formali e procedimentali espressamente previste dalla legge 604/1966, con la conseguenza che lo stesso non dovrà necessariamente avvenire in forma scritta.
Calcolo del periodo
Salvo che il contratto collettivo non preveda diversamente, ove sia stabilito un periodo di “servizio effettivo”, hanno effetto sospensivo del periodo di prova i giorni in cui la prestazione non si è verificata per eventi non prevedibili in anticipo, quali malattia, infortunio, gravidanza, permessi, sciopero e ferie annuali.
Non determinano, invece, alcuna sospensione nel decorso del periodo di prova le ipotesi di mancata prestazione inerenti al normale svolgimento del rapporto, quali i riposi settimanali e le festività.
Mansioni
La facoltà riconosciuta al datore di lavoro di esprimere la propria insindacabile valutazione sull’esito della prova presuppone che questa debba avere ad oggetto le mansioni esattamente identificate ed indicate a base del patto di prova.
Ne consegue che il patto di prova deve contenere le specifica indicazione delle mansioni conferite al lavoratore ed ancora il lavoratore deve essere effettivamente adibito alle mansioni per le quali è stato assunto in prova.
Contenuto
La clausola che prevede il periodo di prova deve contenere l’indicazione delle precise mansioni affidate al lavoratore.
La violazione della predetta prescrizione determina la nullità del patto con conseguente conversione dell’assunzione in definita dall’inizio.
Diritti e obblighi delle parti
Durante lo svolgimento del periodo di prova è necessario effettuare una distinzione tra i diritti e gli obblighi delle parti relativi esattamente al patto di prova ed i diritti e gli obblighi relativi al rapporto di lavoro complessivamente considerato.
Per quanto attiene al patto di prova, il datore di lavoro ed il lavoratore sono tenuti ed obbligati a consentire ed effettuare la prova. Da ciò deriva, come logica conseguenza, che le parti non possono validamente interrompere la prova prima che sia trascorso un periodo tale da consentire l’effettività della prova stessa o la durata minima eventualmente garantita.
Discorso differente deve essere effettuato in relazione ai diritti e agli obblighi attinenti al rapporto di lavoro in quanto viene garantita una parificazione economica e normativa tra lavoratori in prova e quelli non in prova.
Stipulazione
La stipulazione del patto di prova deve essere precedente all’effettivo inizio dell’attività lavorativa o, al più, contemporanea a questo momento.
Da quanto precisato deriva, la nullità del patto di prova sottoscritto dal lavoratore il giorno successivo all’avvenuto inizio dell’attività lavorativa.
Recesso
Come già precisato, in via generale, durante il periodo di prova ciascuna parte può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso e di pagamento della connessa indennità. Al lavoratore assunto in prova spetta, in ogni caso, il TFR maturato nel periodo in cui il rapporto ha avuto corso.
Al riguardo è opportuno precisare che, se le parti hanno stabilito una durata minima garantita del periodo di prova per consentire l’effettività dell’espletamento, il recesso può avvenire solo dopo la scadenza del termine.
Campo di applicazione e forma
Il patto di prova può essere pattuito nell’ambito di qualsiasi rapporto di lavoro.
In merito alla forma, il patto di prova deve essere scritto e sottoscritto da entrambe le parti, a pena di nullità.
La nullità che deriva dalla mancata stipulazione per iscritto comporta la totale inesistenza del patto stesso e la definitiva instaurazione del contratto.