L’autofattura consiste nell’emissione di una fattura da parte del cliente invece che da parte del fornitore. In questi casi si parla anchedi reverse charge, cioè di obbligo rovesciato.
L’autofatturazione permette di avere diritto alla detrazione dell’imposta sull’acquisto effettuato, ma risulta essere necessario fare una distinzione tra autofatturazione con versamento o senza versamento dell’Iva.
Nel caso di mancato ricevimento della fattura da parte del fornitore entro quattro mesi dall’acquisto, l’articolo 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97 permette al cliente di presentare all’ufficio delle entrate un’autofattura che contiene tutte le informazioni.
Il documento permette di evitare la sanzione dovuta per acquisto senza fattura.
Ovviamente prima di emettere un’autofattura, in caso di mancato ricevimento del documento da parte del fornitore, è doveroso contattare il fornitore e sollecitare l’invio del documento.
La fattura originale potrebbe infatti essere andata semplicemente persa.
L’autofattura deve essere numerata e registrata con le altre fatture di acquisto ed una copia deve essere inviata il giorno stesso dell’effettuazione dell’operazione al venditore. La circolare 249/E dell’ 11 ottobre 1996 permette l’autofatturazione differita nel caso in cui l’acquirente emetta un documento di trasporto o consegna per ogni giornata.
Risulta essere importante ricordare che non è ammessa l’autofattura con detrazione di Iva per prestazioni occasionali e cessioni da parte di privati.
Per un esempio di documento, è possibile vedere questo modello di autofattura su Lafattura.net. Si tratta comunque di un documento molto semplice visto che contiene gli elementi che si trovano in una normale fattura.