Il giudice della opposizione allo stato passivo è tenuto ad acquisire i documenti prodotti dal creditore con la domanda di ammissione al passivo (Cass 25513 del 26.10.2017)
“Il tribunale in sede di opposizione è tenuto ad acquisire i documenti in questione (allegati alla domanda di ammissione al passivo del credito ndr), seppur non prodotti nuovamente in fase di opposizione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.“
Tanto ha statuito la Corte di Cassazione, Sezione Prima Civile con l’ordinanza n. 25513 del 26.10.2017, richiamando la ricostruzione operata dalle S.U. con sentenza n. 14475 del 2015, secondo cui i principi costituzionali del giusto processo e della sua ragionevole durata implicano che le prove acquisite al processo lo siano in via definitiva. Tali prove non devono essere disperse e ciò vale anche per i documenti, che una volta prodotti ed acquisiti ritualmente al processo devono essere conservati alla cognizione del giudice.
Tale principio, a parere della Corte, deve applicarsi anche al giudizio di opposizione allo stato passivo ex art. 99 legge fall. anche alla luce della nuova disciplina sul deposito delle domande di ammissione al passivo prevista dall’art. 17 d.l. n. 179 del 2012, conv. in legge n. 221 del 2012 (nel testo sostituito dalla legge n. 228 del 2012).
Secondo la nuova disciplina, infatti, non è più prevista la formazione del fascicolo di parte nella fase sommaria, essendo disposta la presentazione della domanda di ammissione al passivo mediante la trasmissione della stessa e dei documenti attestanti il diritto del creditore all’indirizzo pec del curatore, che successivamente provvede, tramite la cancelleria, a renderli disponibili, sempre mediante
il sistema informatico, al giudice delegato per il successivo esame (art. 93, commi 2 e 6, legge fall.).
Sicchè ai sensi dell’art. 99, coma 2, n. 4, per “documenti prodotti” dal creditore devono intendersi quelli trasmessi a mezzo pec al curatore e successivamente inseriti nel fascicolo informatico della procedura nel quale devono ritenersi definitivamente acquisiti, nonché i titoli di credito depositati in originale presso la cancelleria che provvede comunque a scansionarli inserendo la relativa copia informatica nel fascicolo telematico e quelli “nuovi” depositati al momento della presentazione del ricorso in opposizione.
“Il documento probatorio, dunque, una volta “depositato” dal creditore, entra a far parte dell’unico fascicolo della procedura e unitamente ad esso è destinato ad essere necessariamente acquisito – alla stregua di qualsiasi atto contenuto nel fascicolo d’ufficio – nella sfera cognitiva del giudice dell’impugnazione, alla sola condizione che sia stato specificamente indicato nel ricorso in opposizione.”
Del resto, l’art. 99, comma 2, n. 4 legge fall., a mente del quale il ricorso in opposizione deve tra l’altro contenere a pena di decadenza l’indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti, nel delineare il concreto perimetro dell’effetto decadenziale, non prevede un onere per il ricorrente di produrre i documenti unitamente al deposito del ricorso, facendo semplicemente riferimento alla necessità di elencare, nell’atto introduttivo, i documenti già prodotti agli atti del processo, per cui se un effetto preclusivo può ricavarsi dall’esame del dato normativo, esso va riferito non già alla necessità di ridepositare il materiale precostituito e già prodotto ma, semmai, all’impossibilità per il creditore di avvalersi, successivamente al deposito del ricorso, di documenti nuovi, differenti sia da quelli utilizzati in sede di verifica innanzi al giudice delegato sia da quelli prodotti per la prima volta al momento
dell’opposizione.
La ragione della decadenza, peraltro, essendo stata prevista dal legislatore per soddisfare le esigenze di concentrazione processuale anche nel giudizio di opposizione, non può avere portata estesa fino a provocare un effetto ulteriore e non voluto dal legislatore attraverso l’imposizione dell’onere a carico del creditore di produrre nuovamente innanzi al tribunale documenti già depositati, anche in considerazione del fatto che le norme in tema di decadenza, per loro natura, sono di stretta interpretazione (Cass. n. 4351 del 2016).
Conclusivamente, se il creditore non produce il fascicolo di parte della domanda di ammissione al passivo nell’ambito del giudizio di opposizione, il giudice non può respingere l’opposizione per difetto di prova del credito se l’opponente ha specificamente indicato nel ricorso i documenti prodotti in quella fase, essendo invece tenuto ad acquisire i documenti in questione, in quanto tali documenti, una volta allegati all’originaria istanza di ammissione al passivo, rimangono nella sfera di cognizione dell’ufficio giudiziario, inteso nel suo complesso, anche in tale fase.