Come noto, a partire dal 2015 il periodo di sospensione feriale dei termini processuali, di originari 45 giorni compresi nel periodo 1° agosto – 15 settembre, è stato ridotto a trenta giorni dal Decreto Legge 132/2014 convertito in Legge 162/2014, che ha modificato l’art. 1 della Legge 7 ottobre 1969, n. 742 e aggiunto l’art. 8 bis alla Legge n. 97 del 1979 riguardante le ferie dei magistrati ordinari, amministrativi, contabili e militari, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato.
A seguito delle modifiche apportate dal richiamato decreto legge, la sospensione feriale dei termini processuali inizia il 1° agosto e termina il 31 agosto di ciascun anno.
Per effetto della sospensione feriale, i termini per l’espletamento delle attività processuali vengono sospesi di diritto durante il periodo suddetto e ricominciano a decorrere dal 1° settembre. Così, a titolo esemplificativo, se il termine per il deposito della comparsa conclusionale nell’ambito di un processo civile ordinario di cognizione decorre prima del periodo di sospensione feriale, si computeranno i giorni sino al 31 luglio e si riprenderà il conteggio dal 1° settembre, escludendo dal calcolo il periodo compreso tra il 1° e il 31 agosto.
CASI DI ESCLUSIONE
I procedimenti e le materie, che per la loro delicatezza e urgenza, non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini processuali, sono indicati negli artt. 2 e ss. della medesima Legge 7 ottobre 1969, n.742.
In particolare, nella materia penale, la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera:
per i procedimenti relativi a imputati in stato di custodia cautelare, se essi o i loro difensori hanno rinunziato alla sospensione dei termini;
per i procedimenti relativi ai reati di criminalità organizzata;
per i procedimenti per reati la cui prescrizione maturi durante la sospensione o nei successivi quarantacinque giorni o se nel medesimo periodo scadono i termini della custodia cautelare;
per i procedimenti per l’applicazione di una misura di prevenzione ove sia stata provvisoriamente disposta una misura personale o interdittiva o sia stato disposto il sequestro dei beni, se vi è rinuncia esplicita alla sospensione feriale o dichiarazione di urgenza;
per gli altri casi di urgenza dichiarata dal giudice con ordinanza;
ed infine, quando devono essere assunte prove non rinviabili (art. 467 cpp)
In materia amministrativa, non sono soggetti a sospensione feriale solo i procedimenti per la sospensione dell’esecuzione del provvedimento impugnato, mentre in materia tributaria non sono previsti casi di esclusione dalla sospensione feriale dei termini degli atti processuali.
Il più corposo numero di procedimenti non soggetti a sospensione feriale dei termini processuali si registra nella materia civile, per la quale, come prevede l’art. 3 della Legge 742/1969 che rimanda all’art. 92 del R.D. 12 del 1941, durante il periodo feriale i tribunali e le corti di appello trattano le cause civili relative:
agli alimenti
ai procedimenti cautelari
ai procedimenti per l’adozione di provvedimenti in materia di amministrazione di sostegno, interdizione e inabilitazione
ai procedimenti per l’adozione di ordini di protezione contro gli abusi familiari
ai procedimenti di sfratto, limitatamente alla fase sommaria, il cui carattere d’urgenza giustifica l’applicabilità della deroga contenuta nell’art. 3 della legge n. 742 del 1969, come in ultimo affermato da Cass. Civ. 12.11.2015 n. 23193
alle controversie individuali di lavoro e in materia di previdenza e assistenza obbligatorie elencate negli artt. 409 e 442 c.p.c.)
alle controversie concernenti i rapporti di mezzadria, colonia parziaria, compartecipazione agraria, affitto a coltivatore diretto e i rapporti derivanti da ogni altro contratto agrario (art. 409 c.p.c.)
alle controversie concernenti i rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato (art. 409 c.p.c.)
alle controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica (art. 409 c.p.c.)
alle controversie concernenti i rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico (art. 409 c.p.c.) Si evidenzia in merito che l’esclusione delle materie indicate dagli artt. 409 e 442 c.p.c. dalla sospensione feriale, si riferisce alla natura della causa e non al rito da cui è disciplinata, con la conseguenza che non sono soggetti a sospensione feriale dei termini, tra gli altri, il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo in materia di lavoro e il procedimento di espropriazione forzata, di regola soggetto a sospensione, che tuttavia non opera se ha ad oggetto un credito nascente da rapporto di lavoro
Ancora la sospensione feriale in materia civile non opera per i procedimenti di opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi, di opposizione a precetto, di accertamento dell’obbligo del terzo, di opposizione di terzo, nonché le controversie distributive e i giudizi endoesecutivi, mentre rimangono soggetti alla sospensione feriale dei termini, come prima evidenziato, i procedimenti di espropriazione forzata e quindi anche gli atti del processo esecutivo come l’iscrizione a ruolo del pignoramento, il deposito dell’istanza di vendita o della relazione notarile). Sul punto, come in ultimo statuito dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 191 del 20.07.2016, il processo esecutivo rimane soggetto a sospensione feriale dei termini processuali, in quanto, consistendo in una sequenza di atti procedimentali per la realizzazione del credito, non ha natura contenziosa, mentre le opposizioni integrano dei veri e propri giudizi che si svolgono nel contraddittorio delle parti.
Continuando la rassegna dei procedimenti esclusi dalla sospensione feriale in materia civile, si richiamano anche i procedimenti di opposizione relativi alla dichiarazione e revoca di fallimento
e le cause rispetto alle quali la ritardata trattazione potrebbe produrre grave pregiudizio alle parti. In questo caso, la dichiarazione di urgenza è fatta dal Presidente del Tribunale con decreto in calce alla citazione o al ricorso, e per le cause già iniziate, con provvedimento del giudice istruttore o del collegio.
Merita segnalare che, in materia civile, è soggetto a sospensione feriale anche il ricorso per l’equa riparazione in caso di irragionevole durata del processo (ex Legge Pinto). Infatti, come da orientamento della giurisprudenza di legittimità, in ultimo confermato con la sentenza Cassazione civile 18 marzo 2016 n. 5423, nei termini soggetti a sospensione feriale rientrano sia quelli delle fasi successive all’introduzione del processo, sia quelli entro i quali deve essere introdotto il giudizio, se quest’ultimo rappresenta l’unico rimedio per far valere il diritto da parte del suo titolare.
Sono, invece, esclusi dalla sospensione feriale tutti i procedimenti non aventi carattere giurisdizionale, tra i quali si segnala l’accertamento con adesione in materia tributaria, l’atto di precetto in quanto atto stragiudiziale, il cui termine di efficacia quindi non rimane sospeso nel periodo feriale e infine la notifica delle contravvenzioni per infrazioni del Codice della Strada, in quanto atti amministrativi, mentre rimane sospeso il termine per l’opposizione alla sanzione amministrativa, essendo atto processuale.