Tutto inizia con l’accesso dell’avvocato in cancelleria per verificare la data del rinvio dell’udienza non tenutasi nel giorno calendato per la sua adesione all’astensione proclamata dall’Avvocatura.
Acquisita la data del rinvio nel registro delle udienze dibattimentali, alla cui consultazione era stato invitato dal personale della cancelleria, l’avvocato si recava in udienza nel giorno indicato, apprendendo, tuttavia, in quella sede che il processo era stato celebrato venti giorni prima e che si era concluso con la condanna dell’imputato suo assistito.
Avverso la sentenza di condanna veniva proposto ricorso per cassazione, lamentando la nullità assoluta del pronunciamento ai sensi dell’art. 606, lett. c) c.p.p. per inosservanza degli artt. 178, lett. c) e 179, comma primo c.p.p., atteso che la mancata comparizione all’udienza del difensore non era a quest’ultimo imputabile, ma a un errore di trascrizione da parte della cancelleria della data del rinvio nel registro dell’udienza dibattimentale (registro mod. 16), sulla cui ufficialità, secondo il ricorrente, non poteva residuare dubbio alcuno.
Di contrario avviso la terza sezione penale della Corte di Cassazione, che con sentenza n. 35864 del 31/08/2016, ha rigettato il ricorso richiamando il disposto dell’art. 2, comma terzo, del D.M. 30/09/1989, n. 334 (Regolamento per l’esecuzione del codice di procedura penale), a mente del quale “i registri sono tenuti in luogo non accessibile al pubblico e possono essere consultati solo dal personale autorizzato“.
E infatti, proprio l’espressa previsione normativa che limita l’accessibilità ai registri di cancelleria al solo personale autorizzato, esclude l’ufficialità del registro mod. 16 e l’ostensibilità del medesimo a soggetti diversi (inclusi parti e difensori) dal personale di cancelleria e giudiziario.
Da tanto consegue che l’errore di trascrizione operato dal cancelliere sul predetto Registro mod. 16 non ha alcun rilievo, posto che l’unico atto dotato di pubblica fede, liberamente accessibile dalla parte interessata al processo, è costituito dal verbale di udienza, che nel caso in esame riportava la corretta annotazione della data del rinvio del processo.
Quindi, il difensore fiduciario che non compare all’udienza, non può limitarsi a consultare il registro di cancelleria, privo di valenza alcuna, per acquisire la data di rinvio del processo, ma ha l’onere di accedere al fascicolo processuale, pretendendone l’esibizione, al fine di controllare l’unica fonte attendibile e ufficiale, ossia il verbale di udienza.
Per l’anzidetto, la Corte di Cassazione – Sezione Terza Penale, con la sentenza n. 35864 del 31/08/2016 ha affermato il seguente principio di diritto:
I registri di cancelleria previsti dal D.M. n. 334 del 1989, poiché per espressa previsione di legge (art. 2, comma terzo) sono “tenuti in luogo non accessibile al pubblico” e “possono essere consultati solo dal personale autorizzato”, non rivestono per le parti ed i loro difensori carattere di ufficialità né possono essere considerati fidefacienti circa il loro contenuto, attesa la loro valenza meramente interna e l’assenza del carattere di pubblicità