Chi paga il ticket per posteggiare, ma non integra il versamento per le ore successive, incorre in una violazione del codice della strada oppure è inadempiente all’obbligazione contrattuale?
Della questione è stata in ultimo investita la Corte di Cassazione, che con la lapidaria sentenza agostana n. 16258 del 03.08.2016 ha ritenuto tale condotta integrante un illecito amministrativo.
In particolare, secondo la Corte di legittimità, il comma 8 dell’art. 157 C.d.S. sottopone alla medesima sanzione due distinte condotte: quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, e quella di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta nei casi in cui esso è espressamente previsto.
Inoltre, l’espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta” contenuta nel comma 6 del richiamato articolo, comprende anche i casi dei c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, essendo tale formula la medesima di quella usata dall’art. 7, comma 1, lett. f, C.d.S., che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli.
Da tanto consegue che, se il Comune ha stabilito aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, fissando le relative condizioni e tariffe, la sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata, non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria.
Nè, tampoco, è condiviso dagli Ermellini l’orientamento di alcuni giudici di merito, secondo i quali, superata l’ora prevista nel ticket scatterebbe soltanto il diritto del Comune di agire per il recupero della tassa relativa all’utilizzo del parcheggio a pagamento.
L’orientamento della Corte di legittimità, confermato con la sentenza in commento, è stato recepito anche dalla giurisprudenza della Corte dei Conti, secondo la quale la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il codice della strada, senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.
Sulla scorta dell’esposto quadro giurisprudenziale, la Corte di Cassazione, sez. II civile, 03/08/2016 n. 16258 ha affermato il seguente principio di diritto
In materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7 C.d.S., comma 15.
Infatti, poiché l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa, la sosta del veicolo con ticket di pagamento esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato ha natura di illecito amministrativo e non si trasforma in inadempimento contrattuale, trattandosi, analogamente al caso della sosta effettuata omettendo l’acquisto del ticket orario, di una evasione tariffaria in violazione della disciplina della sosta a pagamento su suolo pubblico, introdotta per incentivare la rotazione e razionalizzare l’offerta di sosta.